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Azione cofinanziata dalla Commissione Europea
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Acqua

18/02/2016

1- Mutamenti climatici e riduzione delle disponibilità idriche.

2- L’innovativa centralità dello Stato nei poteri di intervento a tutela del territorio, dell’ambiente,  della  salute  e  dell’interesse  nazionale, ai sensi dell’attuale modifica dell’art. 117 della Costituzione.

3- La maxiriforma della legge 28 dicembre 2015 n. 221 a tutela della green economy. Il ruolo dei Consorzi di bonifica in virtù della loro polivalenza funzionale a difesa del territorio, già ad essi attribuita nel 2008 in sede di intesa Stato-Regioni.

4- La blind economy e le misure per combatterla. L’educazione ecologica, le misure amministrative e l’ipotesi di introdurre i reati di attentato ambientale e di omicidio ambientale.

5- Gli interventi strutturali innovativi e la prevedibile scarsità delle disponibilità finanziarie: la necessità di rivedere l’insoddisfacente attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte. Green economy e green hope.

1-          Tutti i più accreditati centri di ricerca meteorologica sono concordi nel ritenere che sia in atto una mutazione climatica globale che – se non ci sarà una significativa inversione di tendenza – darà luogo ad una tropicalizzazione del nostro clima con conseguente profonda modifica del ciclo dell’acqua a cui finora eravamo abituati. Potranno ridursi o addirittura scomparire i ghiacciai, che costituiscono la principale fonte di alimentazione dei fiumi della pianura padana, e potranno aversi lunghi periodi di siccità seguiti da lunghi periodi di piogge torrenziali, spesso più dannose che utili. Questo fa ritenere che la disponibilità idrica utilizzabile sia a fini potabili sia in particolare a fini agricoli tenderà a diventare non soltanto più scarsa ma anche più discontinua, con evidente ricaduta non solo sulla qualità della vita ma anche sull’economia. Il tutto in una situazione infrastrutturale e socioeconomica che rema contro: infatti sotto il profilo infrastrutturale gran parte degli acquedotti perdono per la strada gran parte dell’acqua trasportata e gran parte delle acque fluenti interne trasportano gran parte di tutti gli immaginabili inquinanti organici, batteriologici e chimici, tali da renderle spesso inutilizzabili non solo per usi antropici, potabili o (un tempo) balneari, ma anche per usi agricoli; e sotto il profilo socioeconomico continua dalle zone rurali specie se montane l’esodo delle relative popolazioni verso le città, con il conseguente abbandono delle tradizionali attività di cura e manutenzione del territorio e aumento della cementificazione.

E così l’acqua, che finora consideravamo un bene a disposizione di tutti, rischia di diventare bene riservato a pochi, una sorta di oro blu, come lo è l’acqua nel deserto. E’ quindi evidente l’esigenza di predisporre interventi che consentano non soltanto di garantire uno sfruttamento ecocompatibile delle nostre risorse idriche ma anche di fronteggiare tempestivamente la mutazione climatica in corso, tenendo presente che, se le previsioni metereologiche malauguratamente dovessero avverarsi, già l’anno corrente potrebbe essere a forte rischio di eventi dannosi.

 Con particolare riferimento alle esigenze dell’agricoltura, che è il settore maggiormente a rischio dopo quello antropico, sorge quindi il problema di realizzare un’agronomia “sostenibile”: problema di evidente rilievo non soltanto civile, economico ed etico ma anche politico, per l’esigenza di comporre un complesso di interessi nazionali e locali non sempre coincidenti e spesso confliggenti tra loro.

 Sorgono pertanto tre interrogativi:

1) secondo la Costituzione a chi spetta il diritto e il dovere di elaborare il piano degli interventi necessari per tutelare la società e l’ambiente dai rischi suindicati?

2) quali misure, in teoria, si dovrebbero o quanto meno si potrebbero adottare?

3) su quali fondi, in pratica, si potrebbe contare?

 

2-       Chi sul piano legislativo deve por mano alla situazione è sicuramente lo Stato (art. 117 Cost.).

Infatti l’attuale modifica degli artt. 114 e 117 della Costituzione costituisce sostanzialmente non una “riforma” del precedente assetto tra Stato e Regioni ma una vera e propria controriforma, che ha preso atto che l’esperienza regionale, per come si è realizzata in talune regioni, non sempre ha dato esiti postivi; e su questa base ha riaffermato la centralità del potere legislativo ed esecutivo dello Stato, facendo rientrare nelle mani dello Stato le redini della vita nazionale.

Si è quindi stabilita la sostanziale riserva alla legislazione esclusiva statale di materie particolarmente qualificanti, quale quella relativa al “governo del territorio”, in precedenza oggetto di legislazione concorrente; materia che appare così destinata a saldarsi con le voci “ambiente e ecosistema” e tutela della salute, politiche sociali e sicurezza alimentare” nonché “sistema nazionale e coordinamento della protezione civile”. A questo si aggiunge la competenza di legiferare in materie di competenza regionale “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero l’interesse nazionale” ai sensi del comma 5 dell’art. 117 Cost. (e una crisi delle disponibilità idriche è sicuramente d’interesse nazionale). In tutte queste materie lo Stato acquista la competenza a dettare norme “generali e comuni”; lasciando così alle Regioni solo un residuo potere di adottare disposizioni meramente attuative (e cioè formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari) o disposizioni su profili non di carattere generale ma specifici della Regione considerata.

Questa potestà legislativa statale costituisce però un quadro che resta racchiuso in alcuni principi fondamentali che restano fermi: il principio fondamentale che la Repubblica ha carattere democratico (art. 1 Cost.), con conseguente implicito indirizzo ad una gestione partecipata; i principi del decentramento amministrativo e del riconoscimento delle autonomie locali (art. 5 Cost.); ed il principio che la distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali deve avvenire “secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (art. 118 Cost.). criteri che altro non sono che la traduzione in termini giuridico costituzionali del principio di buon senso secondo cui quando vi sono più soggetti pubblici potenzialmente idonei a compiere una determinata attività sul territorio la scelta più saggia è quella di lasciarla fare a chi è già operante sul posto, a condizione che ne abbia la concreta capacità operativa. E questa è, ad esempio, la posizione dei Consorzi di bonifica.

 

3-      Una volta stabilito chi deve essere il soggetto-mente resta da stabilire chi potrebbe o dovrebbe essere il soggetto-braccio e quali strumenti potrebbero o dovrebbero essere utilizzati.

In proposito è intervenuta la legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di economia ecocompatibile, ovvero – come si esprime la legge – mobiliy manager, public green procurement, cluster, Made Green in Italy,  green economy (dato che oggi  per comprendere una legge italiana bisogna avere sott’occhio il vocabolario inglese). In particolare tale legge, all’art. 51, molto complesso e di non facile lettura:

a) suddivide il territorio nazionale in 7 distretti idrografici, istituendo altrettante Autorità di bacino distrettuale, enti pubblici non economici, che sostituiscono le varie Autorità precedenti assorbendone il personale, le risorse finanziarie e le sedi;

b) affida a ciascuna Autorità di bacino il compito di redigere il proprio piano di bacino, che deve essere approvato dall’organo direttivo dell’Autorità, la conferenza istituzionale permanente, sentito il proprio organo consultivo, la conferenza operativa;

c) attribuisce al Ministero dell’ambiente funzioni di indirizzo e coordinamento dei vari piani di bacino;

d) attribuisce all’ANBI–Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue funzioni consultive sia nella conferenza istituzionale permanente sia nella conferenza operativa.

Il sistema, necessario perché imposto dall’UE, crea evidentemente alcune perplessità.

3.1-    Deus ex machina dell’operazione è il Ministero dell’ambiente, che non soltanto assume funzioni di indirizzo e coordinamento dei vari piani di bacino, ma anche partecipa alla conferenza istituzionale permanente (di cui è l’unico componente necessario), designa il segretario generale, partecipa alla conferenza operativa, e approva i singoli piani di bacino. Questo nuovo assetto istituzionale costituisce un lusinghiero giudizio di affidabilità del Ministero dell’ambiente, già impegnato in prima linea nella difesa del territorio e delle risorse idriche; ma potrebbe incontrare – di fatto – alcuni limiti. In primo luogo il Ministero dell’Ambiente non ha un diffuso radicamento nel territorio; e quindi o dovrebbe essere potenziato o dovrebbe poter funzionalmente disporre dei soggetti pubblici preesistenti. Il secondo limite è costituto dalla considerazione che l’affidamento al Ministero dell’ambiente ha carattere essenzialmente tecnico ed è evidentemente fondato sul presupposto che il green e l’economy, le due ruote motrici del divisato sviluppo economico ecocompatibile, girino sempre di conserva, parallelamente e nello stesso senso. Ma questo non sempre accade: basta pensare ai casi (anche se estranei al presente tema) della TAV e dell’ILVA di Taranto,  per i quali occorrono soluzioni essenzialmente di carattere politico. Quando questo accade sarebbe necessario che la competenza funzionale passasse al Consiglio dei ministri, per la composizione dei vari interessi pubblici e privati in gioco nel segno dell’interesse nazionale; con la conseguenza di dover ammainare la green flag e innalzare la tricolour flag (l’ex tricolore).

3.2-          Passando quindi al merito, in primo luogo le pianificazioni normalmente si fanno a cascata: scendono dal soggetto principale ai soggetti subordinati. Qui invece la pianificazione è ad ascensore: prima sale dalla Autorità di bacino allo Stato e poi ridiscende dallo Stato alle Autorità di bacino. Questo da una parte ha il merito di facilitare la partenza della procedura, perché è logico che in sede locale vi sia una migliore conoscenza delle relative esigenze. D’altra parte però questo punto di partenza è suscettibile di rendere più difficile – e comunque più lenta - la successiva opera di armonizzazione da parte del Ministero dell’ambiente, per la comprensibile riluttanza delle Autorità a modificare in seconda battuta le proprie delibere, dato che con ciò riconoscerebbero – in sostanza – di avere compiuto errori di valutazione. Il tutto aggravato dalla circostanza che non sono previste linee guida sulla redazione dei piani di bacino (veramente l’art. 51 al comma 6, a), prevede che la conferenza istituzionale permanente “adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57”; ma non sembra che l’art 57 si esprima al riguardo). Tale situazione potrebbe rendere le redazioni dei singoli piani difficilmente comparabili e quindi difficilmente armonizzabili da parte del Ministero. Dovrebbe quindi pensarsi, a rigor di logica, ad introdurre una fase di prepianificazione, non prevista dalla legge ma coerente con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza previsti dall’art. 118, eventualmente avvalendosi della secolare esperienza dei consorzi di bonifica e del patrimonio di dati oggettivi in loro possesso: fase che potrebbe dare un concreto contributo pratico all’avvio del sistema specificando i criteri e i parametri di valutazione dei piani. Dopo tutto, si tratterebbe soltanto di tenere presente che un’attività consultiva su cose già fatte è normalmente inutile; sicché risponderebbe al concetto di buon andamento anticipare ad un momento preliminare quel contributo che il citato art. 51 prevede che l’ANBI possa poi dare in sede di conferenza istituzionale permanente e di conferenza operativa.

3.3-          Il sistema previsto è molto complesso, dato che si tratta non solo di costituire le Autorità nuove e di provvedere alle nomine dei relativi segretari generali ma anche di sopprimere le Autorità vecchie e di trasferire la loro eredità alle Autorità nuove. Non è azzardato ritenere che il nuovo sistema non potrà andare a regime prima di un anno, tenuto anche conto dei prevedibili problemi che sorgeranno in sede di riconoscimento dei diritti quesiti al personale trasferito alle Autorità nuove. Ma le paventate avversità metereologiche non è detto che abbiano la cortesia di aspettare tanto tempo: sicché si potrebbe verificare un interregno in cui il Paese sarebbe quanto meno a protezione ecologica limitata. Per assicurare la continuità dell’azione amministrativa sarebbe quindi necessario prevedere che nell’ambito della Struttura di missione del Governo-Italia Sicura, i soggetti sicuramente competenti in materia e sicuramente non incisi dalla riforma, qual è ad esempio l’ANBI, collaborino in una istituenda temporanea task force a difesa del territorio e del suo equilibrio ecologico.

3.4-          E’ appena il caso di rilevare che il sistema previsto è a rischio di incostituzionalità, perché il principio di sussidiarietà è riconosciuto solo in via indiretta (e cioè rimettendolo alle Regioni) e parziale. Per eliminare – quanto meno in via di fatto - questo rischio potrebbe essere opportuno coinvolgere stabilmente l’ANBI come organo tecnico consultivo e i Consorzi di bonifica come organo tecnico operativo sul territorio (funzione quest’ultima che già svolgono istituzionalmente per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle opere e su incarico dei competenti soggetti pubblici per quanto riguarda la manutenzione straordinaria).

Pertanto, in materia di utilizzazione delle risorse irrigue nazionali lo Stato bene fa – ai sensi degli artt. 5 e 118 Cost. – ad avvalersi dell’opera – per l’erario – dell’ANBI e dei Consorzi di bonifica, soggetti pubblici non politici ma tecnici, espressione democratica della volontà dei consorziati, istituzionalmente presenti nel territorio per tutelarne l’assetto idrogeologico e garantire la razionale utilizzazione delle acque a fini irrigui nonchè in possesso della progettualità, dell’esperienza necessarie e della capacità di pronto e capillare intervento sulla massima parte del territorio nazionale. Non può infatti dimenticarsi che attualmente l’irrigazione consortile costituisce i due terzi della irrigazione in Italia e che i Consorzi effettuano ogni anno interventi di gestione e manutenzione ordinaria del territorio per oltre 500 milioni di euro. D’altra parte ciò non dovrebbe dar luogo a problemi con le Regioni dal momento che esse, con il protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, hanno già riconosciuto che “la bonifica ha assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente”. In tal guisa si utilizzano adeguatamente e a costo zero le professionalità già esistenti sul campo.

 

4-         Il primo problema che dovrebbe proporsi il programma di interventi dovrebbe essere quello di pensare a salvare l’esistente prima di pensare a nuove infrastrutture; ed in primis pensare a salvare le acque fluenti dal progressivo inquinamento - o per essere più precisi dal criminale avvelenamento - cui sono sottoposte. E’ stata diffusa poco tempo fa la notizia che l’ISIS si starebbe preparando a lanciare un’offensiva mediante armi chimiche e batteriologiche e in particolare mediante avvelenamento delle acque potabili. Temo però che un’eventuale iniziativa in tal senso da parte della criminalità fondamentalista sarebbe tempo perso: perché ci stiamo benissimo riuscendo da soli, senza alcun aiuto esterno, dato che ormai il livello di inquinamento chimico e batteriologico di molte delle nostre acque pubbliche interne ha superato il livello di guardia.

Cosa si può fare per combattere questo inquinamento che rischia di far sprofondare il paese in una blind economy che operi in un cieco ottuso perseguimento del profitto ignorando ogni esigenza di ordine ecologico?

A questo proposito occorre essere chiari. In materia ambientale possono esistere due diversi atteggiamenti: quello di ritenere che l’ambiente sia di tutti, e che quindi ciascuno si senta responsabilmente impegnato a tutelarlo come bene anche proprio, e quello di ritenere che l’ambiente non sia di nessuno, e che quindi ciascuno si senta libero di deturparlo o avvelenarlo come meglio crede.

Il primo atteggiamento si è visto a Milano, quando il sindaco ha invitato la cittadinanza ad aiutarlo a ripulire la città deturpata da bande di nichilisti che, non sapendo costruire nulla, si eccitano nel distruggere: gran parte della cittadinanza ha risposto a quell’invito, anche se si trattava, in concreto, di un semplice problema di decoro urbano (ma la risposta dei cittadini  era fondata su motivazioni civili ed etiche ben più profonde: l’esigenza di riappropiarsi della loro città, del loro decoro).

Il secondo atteggiamento appare in molte aree, ed è dovuto o ad ineducazione ecologica (basta pensare all’abbandono di rifiuti), o a colposa o dolosa incoscienza (sversamento di residui tossici o comunque idonei a rendere inutilizzabili la falda e/o i corsi d’acqua) o addirittura a premeditato  uso criminale dell’ambiente (interramenti malavitosi di prodotti tossici).

Ora:

a) se si tratta di pura e semplice maleducazione occorre cominciare con l’avviare un serio programma scolastico di educazione ecologica già dalle elementari, perché si tratta di un problema che può essere risolto solo partendo dai bambini, facendo loro assimilare il concetto che la tutela dell’ambiente va svolta “non per timore di pena o speranza di ricompensa ma per intima convinzione della sua intrinseca necessità” (come si diceva un tempo nei codici militari). E’ quindi necessario partire da lontano. A questo riguardo i Ministeri dell’ambiente delle politiche agricole forestali, avvalendosi di tutti i soggetti tecnici interessati (le Università, il CNR, l’ANBI, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ecc.) potrebbe avviare con il Ministero della pubblica istruzione una proficua collaborazione per sensibilizzare tutte le scuole di ogni ordine e grado sulla necessità di cooperare per la tutela dell’ambiente e in particolare delle acque, tutela che interessa direttamente tutti e che quindi dovrebbe vedere tutti in prima linea. Non sembra invece realistico ipotizzare che gli attuali adulti maleducati siano ecologicamente rieducabili (basta guardare il traffico e la pulizia stradale), a meno che non si riesca non solo a fare le leggi ma anche ad utilizzare l’arma delle sanzioni da esse previste, incutendo così un effettivo “timore della pena”, dato che – come già notava Machiavelli – un profeta disarmato è destinato a soccombere;

b) se si tratta di incoscienza o di pura e semplice criminalità dovrebbero introdursi i reati di attentato all’ambiente e di omicidio ambientale (quest’ultimo spesso provocato dal primo: si pensi ai casi dell’ILVA di Taranto, della terra dei fuochi, e dell’amianto); reati che sul piano specifico del contrasto amministrativo all’inquinamento delle acque ben potrebbero essere assistiti da misure quali:

c) il coordinamento tecnico, da parte della Protezione civile con la collaborazione dell’ANBI, delle iniziative di monitoraggio delle acque irrigue e delle attività di prevenzione dell’inquinamento;

d) l’iscrizione ad una black list delle imprese sanzionate in via amministrativa e/o rinviate a giudizio per inquinamento della falda e/o delle acque pubbliche, con le seguenti conseguenze a loro carico:

d1) la sospensione temporanea della legittimazione a contrarre con pubbliche amministrazioni e con soggetti ad esse equiparati;

d2) la sospensione temporanea di qualsiasi beneficio pubblico di ordine industriale, commerciale e fiscale;

d3) il vincolo dei rimborsi IVA e di eventuali sgravi e/o benefici fiscali a garanzia dell’eventuale risarcimento del danno;

d4) la previsione di class action agevolate e senza pagamento del contributo unificato;

d5) la sottoposizione automatica a monitoraggio ambientale e fiscale.

 

5-      Una volta compiuta la necessaria fase preliminare di studio e consultazione si dovrebbe avviare un vasto programma di ammodernamento e manutenzione straordinaria (quella ordinaria è già assicurata dai Consorzi di bonifica, nei limiti delle loro attuali disponibilità) delle infrastrutture esistenti a rischio (acquedotti, argini, canali di scolo, ecc.) ed alla realizzazione di un complesso organico di nuove infrastrutture; programma che, oltre tutto, richiedendo una notevole quantità di mano d’opera, potrebbero anche svolgere una funzione economico sociale anticongiunturale di tipo keynesiano, con evidente beneficio non solo del tanto propagandato PIL (che è un indice scarsamente significativo, dal momento che l’eventuale aumento può anche concentrarsi nel primo centile della popolazione) ma anche del tenore medio di vita (che interessa tutti).

Vero è che quando si fanno proposte di interventi infrastrutturali di rilievo la risposta è quasi sempre la stessa: la proposta è interessante ma (pausa per un sospiro) mancano al momento le necessarie disponibilità finanziarie. Una risposta del genere è però insoddisfacente. Le disponibilità finanziarie in realtà ci sono, o meglio ci sarebbero, considerato che in Italia l’evasione fiscale – dati di Bankitalia – ammonterebbe a circa 200 miliardi di euro annui; solo che il fisco non è capace di attingere a questa enorme somma. Insomma la pesca è scarsa non per mancanza di pesci ma per mancanza di reti adeguate: mancanza derivante dalla nota non ben meditata strutturazione normativa dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia.

Ne è derivato un flusso enorme di denaro che oltre tutto prende in gran parte la via dell’estero e dei paradisi fiscali, con conseguente progressivo impoverimento occulto del Paese (che potrebbe venirsi a trovare senza sufficiente liquidità senza sapere il perché, come di fatto è già accaduto), e che ha stretti legami di sangue con la corruzione; sicché nel “sistema” (?!) in atto potrebbero addirittura ravvisarsi gli estremi dell’alto tradimento economico e dell’attentato alla Costituzione sotto il profilo sia dell’equità dell’imposizione fiscale sia del buon andamento della pubblica amministrazione. E pensare che un congruo parziale recupero dell’attuale evasione fiscale potrebbe consentire la realizzazione di un superprogramma di infrastrutture destinate ad assicurare le necessarie risorse idriche ed a mettere in sicurezza il nostro territorio, dando all’economia ed alla coesione sociale quella sferzata che consentirebbe al Paese di uscire finalmente, a testa alta, dal tunnel in cui tuttora si trova.

Sono osservazioni di semplice buonsenso, che rispecchiano la realtà concreta; e la realpolitik, la politica del fare, la politica per risultati, non possono fondarsi su accordi scollegati con la realtà concreta. Se la prevista riforma del fisco riuscisse a sanare, almeno in parte, questa situazione, le persone di buona volontà potrebbero forse dire: sì, noi possiamo. E se anche avessero il coraggio e la forza di volerlo davvero la green economy potrebbe davvero darci una svolta. Non resta quindi che augurarci che la green economy non resti una green hope.

Salvatore Giacchetti

Presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato


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